NEL
NOME DEL POPOLO TEDESCO
Causa contro l’autista Franz Jägerstätter,
compagnia autisti n. 17 in Enns
nato il 20.5.1907 a St. Radegund (Alto Danubio),
attualmente detenuto nella prigione militare di
Berlino-Tegel
per renitenza alla leva
Il Tribunale di guerra, 2° senato, nella seduta del
6 luglio 1943,
composto dai Giudici:
Consigliere del tribunale di guerra del Regno Leuben,
conduce il processo;
Generale dell’aviazione Musshoff;
Viceammiraglio Arps;
Generale maggiore Schreiber;
Consigliere del tribunale di guerra superiore Ranft;
dalla Pubblica accusa:
Consigliere del tribunale di guerra superiore dott.
Kleint;
dall’Addetto alla documentazione:
Ispettore superiore del tribunale di guerra del Reich
Wagner.
Ha riconosciuto l’imputato colpevole del reato
ascrittogli e lo condanna a morte e alla perdita della dignità militare e dei
diritti civili.
L’accusato Franz Jägerstätter nacque il 20 maggio
1907 a St. Radegund figlio di un bracciante agricolo. Dopo aver frequentato per
otto anni la scuola primaria ha lavorato nell’agricoltura e in miniera. E’
proprietario di una fattoria di 18 iugeri (pari a 4 ettari e mezzo, n.d.a.).
E’ sposato e padre di tre bambine dai tre ai sei anni.
Il 17 giugno 1940 fu chiamato al servizio militare
attivo a Braunau am Inn; prestò giuramento al Fuehrer e al comandante maggiore
dell’esercito, ma dopo pochi giorni fu esonerato dal servizio militare per
insostituibilità. Il 5 ottobre 1940 fu richiamato a Enns presso il corpo
ausiliario autisti n. 17, e dopo aver concluso il corso base di formazione, fu
trasferito alla divisione n. 100 il 6 dicembre 1940. Il 9 aprile 1941 fu
dichiarato nuovamente insostituibile per la conduzione dei propri terreni sulla
base di una istanza del comune di nascita e congedato.
L’accusato ha la cittadinanza tedesca, è di
religione cattolica romana, risiede a St. Radegund, e ha subito una carcerazione
di tre giorni per rissa. Non esistono giudizi dei suoi comandanti militari. Non
è membro del partito né di una delle sue sezioni.
Fu arrestato il 2 marzo 1943 e si trova in custodia
preventiva dal 10 marzo 1943 sulla base del mandato d’arresto del tribunale
della divisione n. 487.
II
Nel febbraio del 1943 l’accusato fu richiamato con
ordine scritto al servizxio attivo nell’esercito presso il 17° reparto
ausiliario autisti a Enns per il giorno 25 febbraio. Dapprima non rispose alla
chiamata, perché egli rifiutava il nazionalsocialismo e non voleva prestare il
servizio militare. Dietro pressioni familiari e del parroco del paese si presentò
infine l’1 marzo 1943 presso la compagnia autisti n.17 di Enns ma dichiarò
subito che egli rifiutava il servizio militare con armi per la sua posizione
religiosa.
Durante l’interrogatorio svolto dall’ufficiale
legale si mantenne fermo sulla sua posizione di rifiuto nonostante approfondite
spiegazioni e chiarimenti sulle conseguenze del suo comportamento. Egli dichiarò
che se avesse combattuto per lo stato nazionalsocialista avrebbe agito contro la
sua coscienza religiosa.
Egli mantenne questa posizione di rifiuto anche
nell’interrogatorio davanti al giudice del tribunale della divisione n. 487 a
Linz e davanti ai legali del tribunale di guerra. Si dichiarò comunque pronto a
prestare servizio come soldato in sanità, per amore cristiano verso il
prossimo.
Nel processo principale ripeté la sua dichiarazione
e aggiunse che, nel corso dell’ultimo anno, era giunto alla convinzione che,
come cattolico credente, non potesse prestare servizio militare; non poteva
essere contemporaneamente nazionalsocialista e cattolico: ciò era impossibile.
Se egli aveva risposto alla prima chiamata alle armi, lo aveva fatto perché
allora credeva fosse peccato non obbedire agli ordini dello Stato; ora Dio gli
aveva dato la certezza che non è un peccato rifiutare il servizio con le armi;
ci sono casi in cui bisogna obbedire a Dio, piuttosto che agli uomini; sulla
base del comportamento “ama il prossimo tuo come te stesso” egli non poteva
combattere con le armi. Era tuttavia pronto, a prestare servizio come soldato in
sanità.
Queste affermazioni si basano sulle stesse
dichiarazioni veritiere dell’accusato, che è pienamente confesso, e sugli
atti dell’istruttoria, secondo il par. 60 dell’Ordinamento procedurale per i
crimini di guerra.
III
Come cittadino tedesco l’accusato, che si trova in
età adatta alla leva, è obbligato a prestare servizio militare. Con il giorno
della chiamata diventa soldato. Con il suo ritardo nel presentarsi alla
compagnia e con il successivo rifiuto a svolgere il servizio con le armi in
mano, ha cercato di sottrarsi al servizio militare. Egli si è pertanto reso
colpevole di renitenza alla leva ed è punibile secondo il par. 5 comma 1, n. 3
dell’ Ordinamento procedurale per i crimini di guerra.
La punibilità della sua azione non viene eliminata
dal fatto che egli ritenga il suo comportamento necessario secondo la sua
coscienza e le sue convinzioni religiose.
Non ci sono motivazioni per ritenerlo incapace di
intendere e volere. Secondo la perizia del medico militare delle carceri di
Berlino-Tegel, dott. Nitze, l’accusato è completamente normale, così che non
si può dubitare delle sue capacità di valutazione delle conseguenze del suo
gesto. Non sono stati riscontrati nella sua famiglia casi di malattie mentali o
ereditarie.
Per il crimine di renitenza alla leva è prevista la
pena di morte.
Solo in casi meno gravi può essere ammesso il
carcere o un istituto di pena. Un simile caso non è dato. L’accusato è stato
soldato per 6 mesi, ha prestato giuramento al Fuehrer e ai comandanti
dell’esercito e durante il periodo del suo servizio militare è stato
esaurientemente istruito sui suoi doveri di soldato. Ciò nonostante rifiuta
testardamente, nonostante i richiami alle conseguenze del suo comportamento, per
motivi personali, di svolgere i suoi patriottici doveri di soldato nella
difficile lotta per l’esistenza della Germania.
Per questo è condannato a morte. La condanna ha come
conseguenza la perdita della dignità militare, secondo il par. 31, n. 1,
dell’Ordinamento. Poiché l’accusato si è dimostrato con il suo
comportamento privo di onore, gli vengono disconosciuti i diritti civili.
Firmato: Leuben,
Musshoff, Arps, Shreiber, Ranft
Provvedimento di conferma
Confermo
la sentenza.
Il
verdetto è da portare a termine.
Firmato:
Bastian,
ammiraglio
Berlino,
14 luglio 1943
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