Verbale del processo contro

Franz Jägerstätter

 

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Lettere dalle Missioni

Teologia della Missione

Provocazioni di p.Alex

 

 

  La copia fotostatica è pubblicata in Dokumentation zum 50. Todestag von Franz Jaegerstaetter, a cura di Pax Christi Oberosterreich, Linz s.d. (1933).

Traduzione di Lucia Togni

 

 

NEL NOME DEL POPOLO TEDESCO

 Causa contro l’autista Franz Jägerstätter,

compagnia autisti n. 17 in Enns

nato il 20.5.1907 a St. Radegund (Alto Danubio),

attualmente detenuto nella prigione militare di Berlino-Tegel

per renitenza alla leva

  Il Tribunale di guerra, 2° senato, nella seduta del 6 luglio 1943,

composto dai Giudici:

Consigliere del tribunale di guerra del Regno Leuben, conduce il processo;

Generale dell’aviazione Musshoff;

Viceammiraglio Arps;

Generale maggiore Schreiber;

Consigliere del tribunale di guerra superiore Ranft;

dalla Pubblica accusa:

Consigliere del tribunale di guerra superiore dott. Kleint;

dall’Addetto alla documentazione:

Ispettore superiore del tribunale di guerra del Reich Wagner.

 

Ha riconosciuto l’imputato colpevole del reato ascrittogli e lo condanna a morte e alla perdita della dignità militare e dei diritti civili.

 

L’accusato Franz Jägerstätter nacque il 20 maggio 1907 a St. Radegund figlio di un bracciante agricolo. Dopo aver frequentato per otto anni la scuola primaria ha lavorato nell’agricoltura e in miniera. E’ proprietario di una fattoria di 18 iugeri (pari a 4 ettari e mezzo, n.d.a.). E’ sposato e padre di tre bambine dai tre ai sei anni.

Il 17 giugno 1940 fu chiamato al servizio militare attivo a Braunau am Inn; prestò giuramento al Fuehrer e al comandante maggiore dell’esercito, ma dopo pochi giorni fu esonerato dal servizio militare per insostituibilità. Il 5 ottobre 1940 fu richiamato a Enns presso il corpo ausiliario autisti n. 17, e dopo aver concluso il corso base di formazione, fu trasferito alla divisione n. 100 il 6 dicembre 1940. Il 9 aprile 1941 fu dichiarato nuovamente insostituibile per la conduzione dei propri terreni sulla base di una istanza del comune di nascita e congedato.

L’accusato ha la cittadinanza tedesca, è di religione cattolica romana, risiede a St. Radegund, e ha subito una carcerazione di tre giorni per rissa. Non esistono giudizi dei suoi comandanti militari. Non è membro del partito né di una delle sue sezioni.

Fu arrestato il 2 marzo 1943 e si trova in custodia preventiva dal 10 marzo 1943 sulla base del mandato d’arresto del tribunale della divisione n. 487.

 II

Nel febbraio del 1943 l’accusato fu richiamato con ordine scritto al servizxio attivo nell’esercito presso il 17° reparto ausiliario autisti a Enns per il giorno 25 febbraio. Dapprima non rispose alla chiamata, perché egli rifiutava il nazionalsocialismo e non voleva prestare il servizio militare. Dietro pressioni familiari e del parroco del paese si presentò infine l’1 marzo 1943 presso la compagnia autisti n.17 di Enns ma dichiarò subito che egli rifiutava il servizio militare con armi per la sua posizione religiosa.

Durante l’interrogatorio svolto dall’ufficiale legale si mantenne fermo sulla sua posizione di rifiuto nonostante approfondite spiegazioni e chiarimenti sulle conseguenze del suo comportamento. Egli dichiarò che se avesse combattuto per lo stato nazionalsocialista avrebbe agito contro la sua coscienza religiosa.

Egli mantenne questa posizione di rifiuto anche nell’interrogatorio davanti al giudice del tribunale della divisione n. 487 a Linz e davanti ai legali del tribunale di guerra. Si dichiarò comunque pronto a prestare servizio come soldato in sanità, per amore cristiano verso il prossimo.

Nel processo principale ripeté la sua dichiarazione e aggiunse che, nel corso dell’ultimo anno, era giunto alla convinzione che, come cattolico credente, non potesse prestare servizio militare; non poteva essere contemporaneamente nazionalsocialista e cattolico: ciò era impossibile. Se egli aveva risposto alla prima chiamata alle armi, lo aveva fatto perché allora credeva fosse peccato non obbedire agli ordini dello Stato; ora Dio gli aveva dato la certezza che non è un peccato rifiutare il servizio con le armi; ci sono casi in cui bisogna obbedire a Dio, piuttosto che agli uomini; sulla base del comportamento “ama il prossimo tuo come te stesso” egli non poteva combattere con le armi. Era tuttavia pronto, a prestare servizio come soldato in sanità.

Queste affermazioni si basano sulle stesse dichiarazioni veritiere dell’accusato, che è pienamente confesso, e sugli atti dell’istruttoria, secondo il par. 60 dell’Ordinamento procedurale per i crimini di guerra.

  III

 Come cittadino tedesco l’accusato, che si trova in età adatta alla leva, è obbligato a prestare servizio militare. Con il giorno della chiamata diventa soldato. Con il suo ritardo nel presentarsi alla compagnia e con il successivo rifiuto a svolgere il servizio con le armi in mano, ha cercato di sottrarsi al servizio militare. Egli si è pertanto reso colpevole di renitenza alla leva ed è punibile secondo il par. 5 comma 1, n. 3 dell’ Ordinamento procedurale per i crimini di guerra.

La punibilità della sua azione non viene eliminata dal fatto che egli ritenga il suo comportamento necessario secondo la sua coscienza e le sue convinzioni religiose.

Non ci sono motivazioni per ritenerlo incapace di intendere e volere. Secondo la perizia del medico militare delle carceri di Berlino-Tegel, dott. Nitze, l’accusato è completamente normale, così che non si può dubitare delle sue capacità di valutazione delle conseguenze del suo gesto. Non sono stati riscontrati nella sua famiglia casi di malattie mentali o ereditarie.

Per il crimine di renitenza alla leva è prevista la pena di morte.

Solo in casi meno gravi può essere ammesso il carcere o un istituto di pena. Un simile caso non è dato. L’accusato è stato soldato per 6 mesi, ha prestato giuramento al Fuehrer e ai comandanti dell’esercito e durante il periodo del suo servizio militare è stato esaurientemente istruito sui suoi doveri di soldato. Ciò nonostante rifiuta testardamente, nonostante i richiami alle conseguenze del suo comportamento, per motivi personali, di svolgere i suoi patriottici doveri di soldato nella difficile lotta per l’esistenza della Germania.

Per questo è condannato a morte. La condanna ha come conseguenza la perdita della dignità militare, secondo il par. 31, n. 1, dell’Ordinamento. Poiché l’accusato si è dimostrato con il suo comportamento privo di onore, gli vengono disconosciuti i diritti civili.

 

Firmato: Leuben, Musshoff, Arps, Shreiber, Ranft

Provvedimento di conferma

 

 

 

Confermo la sentenza.

Il verdetto è da portare a termine.

   

Firmato:

Bastian, ammiraglio

 

Berlino, 14 luglio 1943

 

Alcuni testi di / su Franz Jägerstätter

 

 

Chi è Franz Jägerstätter

 

 

Franziska Schwaninger, moglie di Franz Jägerstätter. Sì, anche sua moglie è un’eroina

 

 

frammenti tratti dal libro “Franz Jägerstätter. Un contadino contro Hitler”

 

 

l'intervista a Giampiero Girardi, curatore del libro su Franz

 

 

il film “Franz Jägerstätter. Un contadino contro Hitler”

 

   

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